Il contratto di agenzia prevede un diritto di esclusiva. Come stabilito dall'articolo 1743 del Codice Civile, al fine di tutelare sia gli interessi dell'azienda che quelli dell'agente di commercio, il preponente non può avvalersi di più agenti contemporaneamente per lo stesso ramo di attività e per la stessa zona geografica, e allo stesso modo l'agente non può stipulare contratti di agenzia con più società per la stessa area geografica e per lo stesso ramo d'affari.
Codice Civile. Libro IV Delle obbligazioni. Titolo III – Capo X Del contratto di agenzia
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.